A parere del sottoscritto si sta verificando una
grande contraddizione sul tema della sostituzione edilizia.
Da una parte alcuni Sindaci sostengono che questa
tipologia d’intervento risulta possibile, invogliando i proprietari a
percorrere tale strada.
Dall’altro lato i tecnici comunali, che pur
accettando urbanisticamente la demolizione se il Piano di Ricostruzione lo
permette, ritengono che per il rilascio del titolo abilitativo occorre il
parere della Soprintendenza.
Ed è qui l’equivoco. È logico che ai fini della
ricostruzione e della messa in sicurezza, a parità di contributo (anzi con un
contributo minore perché nelle nuove costruzioni non si possono applicare le
maggiorazioni MIC) gli Istituti ed Enti preposti alla prevenzione antisismica
(Comuni – UTR - USRC - Regione – ecc.) risultano più favorevoli alle nuove costruzioni
che raggiungerebbero un adeguamento del 100% e non un mero miglioramento.
Ma il problema sorge quando la demolizione deve
essere autorizzata dalla Soprintendenza. È vero che quest’ultimo Ente usualmente
si esprime su edifici monumentali sottoposti a vincolo in virtù del D.M.
42/2002 (ex Legge 1089/39) ma rimane pur sempre l’altra Legge gemella la ex 1497/39
(protezione delle bellezze naturali) che interessa i centri storici e per la
quale ha pur sempre competenza la Soprintendenza.
Ora io mi domando come potrà comportarsi questo Ente
quando esaminerà le istanze di demolizione e ricostruzione degli aggregati allorché
nel parere già emesso in fase di adozione di uno dei tanti Piani di Ricostruzione,
si è espressa in questo modo:
(vengono riportati alcuni stralci)
- “in caso di eventuali interventi di demolizioni di porzioni murarie di fabbricati siti nel centro storico, a causa di gravi danneggiamenti strutturali, si dovrà procedere con uno smontaggio minimale e controllato predisponendo ogni misura cautelativa per la messa in sicurezza e salvaguardia degli, eventuali, elementi d’interesse storico-artistico ed, eventualmente, d’interesse storico-archeologico, come possibili elementi di reimpiego all’interno delle murature. Tali operazioni dovranno essere accompagnate da una preventiva e dettagliata perizia o relazione storica e tecnico-strutturale unitamente al rilievo fotografico del grave stato di conservazione. La predetta documentazione tecnica e fotografica relativa ad edifici d’interesse storico-artistico, di pregio storico-paesaggistico o con elementi d’interesse archeologico dovrà essere oggetto di valutazione preventiva da parte degli Uffici di questa Amministrazione per l’eventuale autorizzazione";
- “eventuali interventi di reintegrazione volumetrica dovranno essere ben ponderati e valutati al fine di garantire, eventualmente, la riconoscibilità e la distinguibilità, seppur con interventi coerenti volti a ripristinare l’integrità architettonica ed estetico-percettiva tale da non alterare il contesto paesaggistico urbano”;
- “riguardo gli, eventuali, interventi di “sostituzione edilizia” si raccomanda di verificare accuratamente le singole proposte sulla base di adeguata documentazione tecnico-strutturale e storico-documentale”Per questo motivo, per onestà intellettuale e soprattutto per non illudere nessuno e non far perdere ulteriore tempo e risorse ad alcuno, il sottoscritto ha ritenuto di formulare dei puntuali quesiti agli Enti interessati.Uno di questi quesiti viene riportato in allegato e non appena si avranno le risposte verranno immediatamente postate.Distinti saluti.Arch. Giuseppe Bocci