QUESITI RIVOLTI A FINTECNA E AL COMMISSARIO DELEGATO

In questo post pubblichiamo due quesiti rivolti a Fintecna e al Commissario Delegato, che riteniamo interessanti per la nostra clientela ma anche per le Pubbliche Amministrazioni che leggono il nostro blog.

Mentre il Comune de L’Aquila e Fintecna risultano sempre solleciti nelle risposte, registriamo per l’ennesima volta che l’ufficio del Commissario Delegato, puntualmente, non si degna di rispondere. E non vogliamo approfondire l’argomento per evitare polemiche fin troppo numerose.

Fra i due quesiti uno è volto a chiarire in maniera inequivocabile quale sia la documentazione strettamente necessaria da fornire al segretario comunale per avere titolo alla formazione del consorzio. Questo quesito ci è sembrato attuale visto che i Comuni, più o meno, si trovano nello stesso stadio del processo di ricostruzione. Cioè nella fase della pubblicazione delle proposte di aggregato e formazione dei consorzi.

La risposta di Fintecna è stata chiara: “le rappresentiamo che, per quanto di interesse e competenza di Fintecna, è sufficiente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, come prevista dalla normativa di riferimento”. Ferme restando (aggiungerei io) le pesanti responsabilità sia in campo civile che penale in caso di autocertificazione mendace.

L’adozione di questa interpretazione, senza riserve, snellirebbe moltissimo le procedure, favorendo la sistemazione delle singole situazioni catastali, alcune complicatissime, che avrebbero tutto il tempo necessario, senza forzature indotte dalla fretta. In questo caso si aprirebbero tre possibilità, come già accennato in un altro nostro precedente post:

1.      Sistemazione catastale, a cura del Presidente del Consorzio, contestualmente alla presentazione del progetto delle parti comuni. Cioè durante i sei mesi di tempo destinati alla formazione del progetto dell’aggregato. Questa soluzione sarebbe auspicabile qualora le problematiche catastali interessino non solo gli ambienti interni delle singole unità immobiliari, ma anche una collettiva sistemazione delle mappe;
2.      Contestualmente alla presentazione della documentazione di fine lavori e richiesta dell’agibilità. Questa soluzione risulterebbe ancor più sensata della precedente perché oltre ad andare a “sistemare” le situazioni irregolari pregresse, registrerebbe anche le variazioni previste in progetto, evitando di far fare due volte l’accatastamento: ante e post progetto;
3.      Contestualmente alla presentazione dei progetti delle parti esclusive. Questa è la soluzione meno indicata, poiché ognuno, dovendo accatastare la propria unità immobiliare autonomamente, non può contribuire al "raddrizzamento" dell’intero aggregato.


QUESITO


Spett.le                COMMISSARIO DELEGATO PER LA RICOSTRUZIONE

                              Presidente della Regione Abruzzo
                             
                              FUNZIONE 1 – AREA TECNICA
                               Struttura Tecnica del Vice Commissario
                               FAX 0862.308610

                              FUNZIONE 4 – AREA AMMINISTRATIVA CONTABILE
                               Area amministrativa contabile
                               FAX 0862.308591

                               FINTECNA PER L’ABRUZZO
                               fintecna@fintecna.it
                               fintecna.abruzzo@fintecna.it


OGGETTO: Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (D.P.R. 28 Dicembre 200 n. 445) per certificare la proprietà in sede di costituzione dei Consorzi Obbligatori / Procure Speciali ai sensi dell’art. 7 O.P.C.M. 3820/09 e del Decreto Commissario delegato per la Ricostruzione n. 12/2010


Il sottoscritto Arch. Giuseppe Bocci, con Studio professionale a San Ginesio (MC), Via Capocastello – 53, in qualità di tecnico che opera nella ricostruzione post sisma del 6 Aprile 2009 in Abruzzo,

VISTO l’art. 7 comma 4 dell’O.P.C.M. 3820/09 e s.m.i. dove si precisa che per procedere ai lavori di riparazione e miglioramento sismico delle parti comuni di aggregati edilizi, i proprietari delle singole unità immobiliari si costituiscono in “consorzio obbligatorio”, e la stessa costituzione è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentano almeno il 51% delle superfici lorde coperte dell’aggregato, e l’art. 7 comma 10 dove si dice che in alternativa alla costituzione del “consorzio obbligatorio”, tutti i proprietari rilasciano apposito atto di procura speciale ad un unico soggetto;

VISTO l’art. 7 comma 10 dell’O.P.C.M. 3820/09 e s.m.i dove si precisa che i Comuni pubblicano gli aggregati edilizi approvati, e tale pubblicazione vale anche quale invito ai proprietari ed ai titolari dei diritti reali a costituirsi in consorzio obbligatorio;

PRESO ATTO CHE in alcuni Comuni, come in quello dell’Aquila, la pubblicazione di cui sopra è corredata da un elenco di proprietari/aventi diritto, che, generalmente, corrisponde all’elenco di coloro che erano già intervenuti alla presentazione della proposta di aggregato, e che, per avere titolo a partecipare alla costituzione dei consorzi obbligatori, i suddetti Comuni non chiedono altro che le “Dichiarazioni sostitutive della certificazione di nascita” e  la compilazione dello statuto con i dati anagrafici, i dati catastali e le percentuali delle relative proprietà;

PRESO ATTO CHE in altri Comuni, la pubblicazione di cui sopra è corredata, invece, da un elenco di aventi diritto che corrisponde agli intestatari catastali ricavati dalle visure, inclusi i nominativi ormai superati (a causa di volture mai fatte, successioni non registrate o errate, passaggi di proprietà non volturati in catasto, altro), e che, per la costituzione dei consorzi, lo stesso Comune, richiede  a ciascun partecipante, le “Dichiarazioni sostitutive della certificazione di nascita”, le “Dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà” attestanti la proprietà, e la compilazione dello statuto con i dati anagrafici, i dati catastali delle relative proprietà e percentuali, negando a priori la possibilità di partecipare al consorzio a chi non risulta nell’elenco sopraindicato. Viene negata, inoltre, la possibilità di partecipare al consorzio anche a chi è in possesso di atti di compravendita, donazioni, successioni o altro, che, per motivi vari, non ha aggiornata la situazione al catasto, e che quindi non risulta nell’elenco dal Comune pubblicato;

VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 che  norma la “Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà” con la quale si possono dichiarare stati, qualità personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato, e che hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono;

VISTO l’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 dove si evince, in riferimento alla documentazione di cui sopra, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dallo stesso D.P.R. è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;

VISTA la L. 3682/1886 e s.m.i., cosiddetta “legge Messedaglia”, con la quale si istituì il vigente catasto italiano, dove si indicava che lo stesso non era “probatorio”, perché non costituisce prova né dei diritti reali in esso indicati, né della posizione dei confini rappresentati nelle mappe. Sebbene fra le sue registrazioni vi siano cenni relativi alle mutazioni di proprietà dei beni censiti, queste non hanno valore di piena prova della proprietà; 

 DESIDERA AVERE I SEGUENTI CHIARIMENTI

1.       Ai fini della costituzione dei Consorzi obbligatori di cui sopra, le “dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà”, rilasciate da ciascun partecipante, sono sufficienti per dichiarare il proprio titolo di proprietà, o quest’ultimo deve essere necessariamente corredato dal relativo certificato catastale?

2.       Date le norme vigenti, qual è la discrezionalità dei singoli Comuni rispetto alla documentazione da produrre per la costituzione dei “consorzi obbligatori”?

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

San Ginesio, lì 09.02.2012                 
                                                             Arch. Giuseppe Bocci



RISPOSTA



Da: Abruzzo [fintecna.abruzzo@fintecna.it]
Inviato: venerdì 10 febbraio 2012 09:47
A: infostudio
Oggetto: Re: Quesito


Egregio Architetto Bocci,
con riferimento al quesito n. 1, Le rappresentiamo che, per quanto di interesse e competenza di Fintecna, è sufficiente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, come previsto dalla normativa di riferimento.
Con riferimento al quesito n. 2, appare evidente che la domanda deve essere rivolta ai Comuni.
Per ulteriori informazioni, Le ribadiamo l’invito a recarsi presso i nostri uffici presso la Caserma della Guardia di Finanza.
Con i migliori saluti.