SOSTITUZIONE EDILIZIA SI, SOSTITUZIONE EDILIZIA NO


A parere del sottoscritto si sta verificando una grande contraddizione sul tema della sostituzione edilizia.

Da una parte alcuni Sindaci sostengono che questa tipologia d’intervento risulta possibile, invogliando i proprietari a percorrere tale strada.

Dall’altro lato i tecnici comunali, che pur accettando urbanisticamente la demolizione se il Piano di Ricostruzione lo permette, ritengono che per il rilascio del titolo abilitativo occorre il parere della Soprintendenza.

Ed è qui l’equivoco. È logico che ai fini della ricostruzione e della messa in sicurezza, a parità di contributo (anzi con un contributo minore perché nelle nuove costruzioni non si possono applicare le maggiorazioni MIC) gli Istituti ed Enti preposti alla prevenzione antisismica (Comuni – UTR - USRC - Regione – ecc.) risultano più favorevoli alle nuove costruzioni che raggiungerebbero un adeguamento del 100% e non un mero miglioramento.

Ma il problema sorge quando la demolizione deve essere autorizzata dalla Soprintendenza. È vero che quest’ultimo Ente usualmente si esprime su edifici monumentali sottoposti a vincolo in virtù del D.M. 42/2002 (ex Legge 1089/39) ma rimane pur sempre l’altra Legge gemella la ex 1497/39 (protezione delle bellezze naturali) che interessa i centri storici e per la quale ha pur sempre competenza la Soprintendenza.

Ora io mi domando come potrà comportarsi questo Ente quando esaminerà le istanze di demolizione e ricostruzione degli aggregati allorché nel parere già emesso in fase di adozione di uno dei tanti Piani di Ricostruzione, si è espressa in questo modo:

(vengono riportati alcuni stralci)

  • in caso di eventuali interventi di demolizioni di porzioni murarie di fabbricati siti nel centro storico, a causa di gravi danneggiamenti strutturali, si dovrà procedere con uno smontaggio minimale e controllato predisponendo ogni misura cautelativa per la messa in sicurezza e salvaguardia degli, eventuali, elementi d’interesse storico-artistico ed, eventualmente, d’interesse storico-archeologico, come possibili elementi di reimpiego all’interno delle murature. Tali operazioni dovranno essere accompagnate da una preventiva e dettagliata perizia o relazione storica e tecnico-strutturale unitamente al rilievo fotografico del grave stato di conservazione. La predetta documentazione tecnica e fotografica relativa ad edifici d’interesse storico-artistico, di pregio storico-paesaggistico o con elementi d’interesse archeologico dovrà essere oggetto di valutazione preventiva da parte degli Uffici di questa Amministrazione per l’eventuale autorizzazione";
  • eventuali interventi di reintegrazione volumetrica dovranno essere ben ponderati e valutati al fine di garantire, eventualmente, la riconoscibilità e la distinguibilità, seppur con interventi coerenti volti a ripristinare l’integrità architettonica ed estetico-percettiva tale da non alterare il contesto paesaggistico urbano”;
  • riguardo gli, eventuali, interventi di “sostituzione edilizia” si raccomanda di verificare accuratamente le singole proposte sulla base di adeguata documentazione tecnico-strutturale e storico-documentale
    Per questo motivo, per onestà intellettuale e soprattutto per non illudere nessuno e non far perdere ulteriore tempo e risorse ad alcuno, il sottoscritto ha ritenuto di formulare dei puntuali quesiti agli Enti interessati.
    Uno di questi quesiti viene riportato in allegato e non appena si avranno le risposte verranno immediatamente postate.
    Distinti saluti.
    Arch. Giuseppe Bocci