In questo post pubblichiamo due
quesiti rivolti a Fintecna e al Commissario Delegato, che riteniamo
interessanti per la nostra clientela ma anche per le Pubbliche Amministrazioni
che leggono il nostro blog.
Mentre il Comune de L’Aquila e
Fintecna risultano sempre solleciti nelle risposte, registriamo per l’ennesima
volta che l’ufficio del Commissario Delegato, puntualmente, non si degna di
rispondere. E non vogliamo approfondire l’argomento per evitare polemiche fin
troppo numerose.
Fra i due quesiti uno è volto a chiarire
in maniera inequivocabile quale sia la documentazione strettamente necessaria da
fornire al segretario comunale per avere titolo alla formazione del consorzio.
Questo quesito ci è sembrato attuale visto che i Comuni, più o meno, si trovano
nello stesso stadio del processo di ricostruzione. Cioè nella fase della
pubblicazione delle proposte di aggregato e formazione dei consorzi.
La risposta di Fintecna è stata chiara:
“… le rappresentiamo che, per quanto
di interesse e competenza di Fintecna, è sufficiente la dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà, come prevista dalla normativa di
riferimento”. Ferme restando (aggiungerei io) le pesanti responsabilità
sia in campo civile che penale in caso di autocertificazione mendace.
L’adozione di questa
interpretazione, senza riserve, snellirebbe moltissimo le procedure, favorendo
la sistemazione delle singole situazioni catastali, alcune complicatissime, che
avrebbero tutto il tempo necessario, senza forzature indotte dalla fretta. In
questo caso si aprirebbero tre possibilità, come già accennato in un altro
nostro precedente post:
1.
Sistemazione
catastale, a cura del Presidente del Consorzio, contestualmente alla
presentazione del progetto delle parti comuni. Cioè durante i sei mesi di tempo destinati alla
formazione del progetto dell’aggregato. Questa soluzione sarebbe auspicabile
qualora le problematiche catastali interessino non solo gli ambienti interni delle
singole unità immobiliari, ma anche una collettiva sistemazione delle mappe;
2.
Contestualmente
alla presentazione della documentazione di fine lavori e richiesta
dell’agibilità.
Questa soluzione risulterebbe ancor più sensata della precedente perché oltre
ad andare a “sistemare” le situazioni irregolari pregresse, registrerebbe anche
le variazioni previste in progetto, evitando di far fare due volte
l’accatastamento: ante e post progetto;
3.
Contestualmente
alla presentazione dei progetti delle parti esclusive. Questa è la soluzione meno
indicata, poiché ognuno, dovendo accatastare la propria unità immobiliare autonomamente,
non può contribuire al "raddrizzamento" dell’intero aggregato.
QUESITO
Spett.le
COMMISSARIO DELEGATO
PER LA RICOSTRUZIONE
Presidente della
Regione Abruzzo
FUNZIONE 1 – AREA
TECNICA
Struttura Tecnica
del Vice Commissario
FAX 0862.308610
FUNZIONE 4 – AREA
AMMINISTRATIVA CONTABILE
Area
amministrativa contabile
FAX 0862.308591
FINTECNA
PER L’ABRUZZO
fintecna@fintecna.it
fintecna.abruzzo@fintecna.it
OGGETTO: Dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà (D.P.R. 28 Dicembre 200 n. 445) per
certificare la proprietà in sede di costituzione dei Consorzi Obbligatori /
Procure Speciali ai sensi dell’art. 7 O.P.C.M. 3820/09 e del Decreto Commissario
delegato per la Ricostruzione n. 12/2010
Il sottoscritto Arch. Giuseppe Bocci, con Studio
professionale a San Ginesio (MC), Via Capocastello – 53, in qualità di tecnico
che opera nella ricostruzione post sisma del 6 Aprile 2009 in Abruzzo,
VISTO l’art.
7 comma 4 dell’O.P.C.M. 3820/09 e s.m.i. dove si precisa che per procedere
ai lavori di riparazione e miglioramento sismico delle parti comuni di
aggregati edilizi, i proprietari delle singole unità immobiliari si
costituiscono in “consorzio obbligatorio”, e la stessa costituzione è valida
con la partecipazione dei proprietari che rappresentano almeno il 51% delle
superfici lorde coperte dell’aggregato, e l’art.
7 comma 10 dove si dice che in alternativa alla costituzione del “consorzio
obbligatorio”, tutti i proprietari rilasciano apposito atto di procura speciale
ad un unico soggetto;
VISTO l’art.
7 comma 10 dell’O.P.C.M. 3820/09 e s.m.i dove si precisa che i Comuni pubblicano
gli aggregati edilizi approvati, e tale pubblicazione vale anche quale invito
ai proprietari ed ai titolari dei diritti reali a costituirsi in consorzio
obbligatorio;
PRESO ATTO CHE in alcuni Comuni, come in quello
dell’Aquila, la pubblicazione di cui sopra è corredata da un elenco di
proprietari/aventi diritto, che, generalmente, corrisponde all’elenco di coloro
che erano già intervenuti alla presentazione della proposta di aggregato, e che,
per avere titolo a partecipare alla costituzione dei consorzi obbligatori, i
suddetti Comuni non chiedono altro che le “Dichiarazioni
sostitutive della certificazione di nascita” e la compilazione dello statuto con i dati
anagrafici, i dati catastali e le percentuali delle relative proprietà;
PRESO ATTO CHE in altri Comuni, la pubblicazione di
cui sopra è corredata, invece, da un elenco di aventi diritto che corrisponde
agli intestatari catastali ricavati dalle visure, inclusi i nominativi ormai
superati (a causa di volture mai fatte, successioni non registrate o errate,
passaggi di proprietà non volturati in catasto, altro), e che, per la
costituzione dei consorzi, lo stesso Comune, richiede a ciascun partecipante, le “Dichiarazioni sostitutive della
certificazione di nascita”, le “Dichiarazioni
sostitutive di atto di notorietà” attestanti la proprietà, e la
compilazione dello statuto con i dati anagrafici, i dati catastali delle relative
proprietà e percentuali, negando a priori la possibilità di partecipare al
consorzio a chi non risulta nell’elenco sopraindicato. Viene negata, inoltre,
la possibilità di partecipare al consorzio anche a chi è in possesso di atti di compravendita, donazioni, successioni o altro, che, per motivi vari, non ha aggiornata la
situazione al catasto, e che quindi non risulta nell’elenco dal Comune
pubblicato;
VISTO il D.P.R.
n. 445 del 28 dicembre 2000 che norma
la “Dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà” con la quale si possono dichiarare stati, qualità personali
e fatti che siano a diretta
conoscenza dell’interessato, e che hanno la stessa validità temporale degli
atti che sostituiscono;
VISTO l’art.
76 dello stesso D.P.R. 445/2000 dove si evince, in riferimento alla
documentazione di cui sopra, che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma
atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dallo stesso D.P.R. è punito ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia;
VISTA la L.
3682/1886 e s.m.i., cosiddetta “legge Messedaglia”, con la quale si istituì
il vigente catasto italiano, dove si indicava che lo stesso non era
“probatorio”, perché non costituisce prova né dei diritti reali in esso indicati,
né della posizione dei confini rappresentati nelle mappe. Sebbene fra le sue
registrazioni vi siano cenni relativi alle mutazioni di proprietà dei beni
censiti, queste non hanno valore di piena prova della proprietà;
DESIDERA AVERE I SEGUENTI CHIARIMENTI
1.
Ai fini della costituzione dei
Consorzi obbligatori di cui sopra, le “dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà”, rilasciate da ciascun partecipante, sono sufficienti per dichiarare
il proprio titolo di proprietà, o quest’ultimo deve essere necessariamente
corredato dal relativo certificato catastale?
2.
Date le norme vigenti, qual è la
discrezionalità dei singoli Comuni rispetto alla documentazione da produrre per
la costituzione dei “consorzi obbligatori”?
Si coglie l’occasione
per porgere cordiali saluti.
San Ginesio, lì 09.02.2012
Arch. Giuseppe Bocci
RISPOSTA
Da: Abruzzo [fintecna.abruzzo@fintecna.it]
Inviato: venerdì 10 febbraio 2012 09:47
A: infostudio
Oggetto: Re: Quesito
Egregio Architetto Bocci,
con riferimento al quesito n. 1, Le rappresentiamo che, per quanto di interesse e competenza di Fintecna, è sufficiente la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, come previsto dalla normativa di riferimento.
Con riferimento al quesito n. 2, appare evidente che la domanda deve essere rivolta ai Comuni.
Per ulteriori informazioni, Le ribadiamo l’invito a recarsi presso i nostri uffici presso la Caserma della Guardia di Finanza.
Con i migliori saluti.