SOSTITUZIONE EDILIZIA SI, SOSTITUZIONE EDILIZIA NO


A parere del sottoscritto si sta verificando una grande contraddizione sul tema della sostituzione edilizia.

Da una parte alcuni Sindaci sostengono che questa tipologia d’intervento risulta possibile, invogliando i proprietari a percorrere tale strada.

Dall’altro lato i tecnici comunali, che pur accettando urbanisticamente la demolizione se il Piano di Ricostruzione lo permette, ritengono che per il rilascio del titolo abilitativo occorre il parere della Soprintendenza.

Ed è qui l’equivoco. È logico che ai fini della ricostruzione e della messa in sicurezza, a parità di contributo (anzi con un contributo minore perché nelle nuove costruzioni non si possono applicare le maggiorazioni MIC) gli Istituti ed Enti preposti alla prevenzione antisismica (Comuni – UTR - USRC - Regione – ecc.) risultano più favorevoli alle nuove costruzioni che raggiungerebbero un adeguamento del 100% e non un mero miglioramento.

Ma il problema sorge quando la demolizione deve essere autorizzata dalla Soprintendenza. È vero che quest’ultimo Ente usualmente si esprime su edifici monumentali sottoposti a vincolo in virtù del D.M. 42/2002 (ex Legge 1089/39) ma rimane pur sempre l’altra Legge gemella la ex 1497/39 (protezione delle bellezze naturali) che interessa i centri storici e per la quale ha pur sempre competenza la Soprintendenza.

Ora io mi domando come potrà comportarsi questo Ente quando esaminerà le istanze di demolizione e ricostruzione degli aggregati allorché nel parere già emesso in fase di adozione di uno dei tanti Piani di Ricostruzione, si è espressa in questo modo:

(vengono riportati alcuni stralci)

  • in caso di eventuali interventi di demolizioni di porzioni murarie di fabbricati siti nel centro storico, a causa di gravi danneggiamenti strutturali, si dovrà procedere con uno smontaggio minimale e controllato predisponendo ogni misura cautelativa per la messa in sicurezza e salvaguardia degli, eventuali, elementi d’interesse storico-artistico ed, eventualmente, d’interesse storico-archeologico, come possibili elementi di reimpiego all’interno delle murature. Tali operazioni dovranno essere accompagnate da una preventiva e dettagliata perizia o relazione storica e tecnico-strutturale unitamente al rilievo fotografico del grave stato di conservazione. La predetta documentazione tecnica e fotografica relativa ad edifici d’interesse storico-artistico, di pregio storico-paesaggistico o con elementi d’interesse archeologico dovrà essere oggetto di valutazione preventiva da parte degli Uffici di questa Amministrazione per l’eventuale autorizzazione";
  • eventuali interventi di reintegrazione volumetrica dovranno essere ben ponderati e valutati al fine di garantire, eventualmente, la riconoscibilità e la distinguibilità, seppur con interventi coerenti volti a ripristinare l’integrità architettonica ed estetico-percettiva tale da non alterare il contesto paesaggistico urbano”;
  • riguardo gli, eventuali, interventi di “sostituzione edilizia” si raccomanda di verificare accuratamente le singole proposte sulla base di adeguata documentazione tecnico-strutturale e storico-documentale
    Per questo motivo, per onestà intellettuale e soprattutto per non illudere nessuno e non far perdere ulteriore tempo e risorse ad alcuno, il sottoscritto ha ritenuto di formulare dei puntuali quesiti agli Enti interessati.
    Uno di questi quesiti viene riportato in allegato e non appena si avranno le risposte verranno immediatamente postate.
    Distinti saluti.
    Arch. Giuseppe Bocci


MODELLO INTEGRATO COMUNI DEL CRATERE. ABEMUS PAPAM!!


Finalmente è uscita la “Scheda Parametrica” per i Comuni del Cratere.

Il 6 Febbraio 2014 è stato pubblicato il Decreto n. 1 dell’U.S.R.C. recante “Disposizioni per il riconoscimento del contributo per gli interventi sull’edilizia privata nei centri storici dei Comuni del Cratere” istituita con il Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri del 04.02.2013.

Tra le altre cose il Decreto contiene il Modello Integrato per i Comuni del Cratere (MIC), la così detta “Scheda parametrica”, ovvero  il nuovo metodo per la richiesta di contributo per gli interventi in aggregati edilizi nei Centri Storici.

Il decreto è entrato in vigore il 22.02.2014, ovvero  il giorno successivo alla sua pubblicazione al B.U.R.A.T. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione telematica).



Cosa prevede il Decreto:

  • La possibilità di individuare le Unità Minime di Intervento nell’aggregato, facendone istanza al Comune da parte del presidente del Consorzio. Il Comune, verifica la documentazione, e comunica al Presidente del Consorzio l’esito dell’istruttoria. Il procedimento deve concludersi prima della presentazione della domanda di contributo (Ovviamente!! Considerando che la compilazione della Scheda Parametrica e quindi il contributo varia in base alla diversa definizione di UMI!!!).
  • E’ prevista la determinazione di un “Contributo base unitario”, in base alla superficie, al danno e alla vulnerabilità che va da € 300 a € 1270 per unità di superficie.
  • Si deve altresì calcolare un “Contributo convenzionale” determinato in base alla presenza o meno di finiture. E’ previsto un decremento del contributo da un minimo del 2,5% ad un massimo del 26,5%.
  • Non è prevista la concessione di contributo per aggregati edilizi in stato di collabenza e/o fatiscenza.
  • C’è un contributo minimo previsto per le Unità Immobiliari con esito A all’interno di aggregati edilizi che va da un minimo di € 10.800 ad un massimo di € 15.000.
  • Il “Contributo concedibile per lavori” è determinato sulla base del “Contributo convenzionale” tenendo conto delle maggiorazioni (Elementi di pregio, Vincolo ai sensi del Dlgs 42/2004, difficile cantierizzazione, coefficiente di amplificazione sismica, rimozione opere di messa in sicurezza).
  • Al “Contributo concedibile per lavori” si sommano voci aggiuntive per restauro di elementi pertinenziali , riparazione di elementi accessori, restauro di beni storico-artistici, ubicazione in aree di interesse archeologico.
  • Per i “ruderi”, vale a dire quelle porzioni di aggregato che non hanno copertura e solai e sono quasi completamente crollati, è riconosciuto un contributo di 200,00 €/mq di prospetto ancora in piedi.
  • Finalmente qui si dice qualcosa su queste famose GROTTE!!!! Infatti è riconosciuta un maggiorazione del contributo di massimo 150,00 €/mc  per edifici ricadenti in aree di sedime interessate da CAVITA’ IPOGEE, nel solo caso in cui si dimostra e si accerta la necessità di intervenire con lavori di consolidamento e/o bonifica. In alternativa, qualora la grotta rispetta la normativa in materia di conformità edilizia, può essere considerata come superficie non residenziale dell’unità abitativa.
    Se la grotta si estende in aree di sedime interessate da più proprietà pubbliche o private, l’intervento di consolidamento dovrà necessariamente prevedere la delimitazione con setto strutturale di ciascuna proprietà. Qualora è prevalente la proprietà pubblica, il Comune, può intervenire in modo unitario.

  • L’importo complessivo del contributo, può essere utilizzato, coerentemente con gli strumenti urbanistici vigenti, per interventi di SOSTITUZIONE EDILIZIA come ultimo ed unico intervento possibile e attuabile.
  • Per l’attuazione degli interventi, i criteri di attribuzione delle PRIORITA’              sono definiti dal Comune, ed approvati entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto, al fine di favorire:

  • Il rientro nelle abitazioni principali;
  • Il coordinamento e la cantierizzazione degli interventi;
  • Il contenimento della richiesta di contributo (istruttoria di tipo semplificato qualora il computo metrico sia minore o uguale del contributo concedibile).

  • In caso di ISTRUTTORIA SEMPLIFICATA sarà ritenuto “Contributo ammissibile” il minimo tra il “Contributo concedibile per lavori” oltre le voci aggiuntive ed il costo dell’intervento come da computo metrico.
  • Nel caso in cui la richiesta di contributo superi il “Contributo concedibile per lavori” (da motivare con opportuna relazione del tecnico), il progetto verrà sottoposto ad un’ISTRUTTORIA DI TIPO ANALITICO. Qualora l’istruttoria abbia esito positivo , e venga ritenuto ammissibile un contributo superiore al “Contributo concedibile per lavori” la quota eccedente sarà posta in accollo ai proprietari.
  • L’istruttoria con la procedura semplificata si conclude entro 60 giorni dall’avvio della stessa da parte dell’UTR sulla base di priorità dettate dai Comuni.
  • L’istruttoria con la procedura analitica si conclude entro 90 giorni dall’avvio della stessa da parte dell’UTR sulla base di priorità dettate dai Comuni.
  • Le disposizioni del decreto si applicano a tutti i progetti presentati a protocollati dopo la sua entrata in vigore.
  • Per le richieste di contributo già presentate e protocollate prima dell’entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni vigenti alla data di presentazione a condizione che siano complete. Gli interessati hanno facoltà di optare, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, per l’applicazione del MIC.  In questo caso i progetti dovranno essere adeguati alle nuove disposizioni entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  • Sia i progetti presentati nella vecchia maniera, che le richieste di contributo secondo il modello MIC verranno istruite in base ad un ordine di priorità unico che verrà reso noto dal Comune competente entro 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto;

 

Il M.I.C. (Modello Integrato del Cratere) in dirittura d'arrivo (finalmente!!)

...altri annunci per la scheda parametrica, ma ancora nulla di fatto.
Comunque questo articolo ha il merito di spiegare bene la funzione della scheda parametrica ed il suo rapporto con il piano di ricostruzione.










Linee guida per l’identificazione degli elementi di pregio e per la progettazione degli interventi specifici nei centri storici



Ora è ufficiale! Almeno c’è qualche cosa di scritto.  Fino ad oggi si sentivano solo voci:  “ la scheda parametrica è sulla dirittura d’arrivo!!!”  “La scheda parametrica sta per uscire!!!”:  Un tormentone che si protrae dall’estate scorsa
Finalmente c’e’ qualcosa di concreto. Vale a dire “l’Intesa per l’individuazione delle caratteristiche di particolare pregio degli edifici ricadenti nei Comuni del Cratere”  (vedi allegato).
Cosa significa questo? In parole povere significa che se qualcuno si è affrettato a presentare il progetto nella “vecchia maniera” lo deve rivisitare totalmente tenendo presente delle “Linee guida per l’identificazione degli elementi di pregio e per la progettazione degli interventi specifici nei centri storici” nonché la  Tabella incrementi per valori di pregio”.  Poi rimane ancora un mistero  come trattare i grottoni e quale contributo attribuire loro.
L’eventuale fretta a voler presentare i progetti il prima possibile, con l’illusione di acquisire un improbabile protocollo prioritario, ha determinato un lavoro inutile  e seminato illusioni.